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Imposte e tasse 02 Dicembre 2020

Prelievi bancari, irretroattività del giro di vite

La modifica normativa che introduce le presunzioni in favore del Fisco può essere applicata soltanto agli accertamenti successivi al 3.12.2016.

L'art. 7-quater, c. 1, lett. a) e b), D.L. 193/2016 è intervenuto sull'art. 32 D.P.R. 600/1973, stabilendo che, ai fini della determinazione del maggior reddito, solo i prelevamenti superiori a 1.000 Euro giornalieri e comunque a 5.000 Euro mensili rilevano come elementi posti alla base delle rettifiche e accertamenti, sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili; tale norma ha natura sostanziale, quindi non applicabile alle controversie in corso su accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore, per cui è esclusa ogni possibile situazione retroattiva. Per le operazioni inferiori a tali importi, non opera la presunzione a favore dell'Amministrazione, ma è quest'ultima a dover provare l'imputazione del prelievo a ricavo. Tale modifica si applica solo a decorrere dal 3.12.2016, data di entrata in vigore della norma e non si estende sul contenzioso in corso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 22.09.2020, n. 19774) rigettando il ricorso di una Sas. La vicenda parte da alcuni avvisi di accertamento emessi con l'utilizzo di documentazione extracontabile e di documenti bancari. La C.T.P. di Savona accoglieva parzialmente il ricorso dei contribuenti con sentenza a sua volta completamente ribaltata in appello, dove la C.T.R. confermava invece integralmente gli avvisi impugnati. I contribuenti a loro volta con ricorso per Cassazione denunciavano innanzitutto la...

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