Prelievi e versamenti bancari, presunzione solo per imprenditori
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32 del D.P.R. 600/1973 non si riferisce ai lavoratori autonomi nè ai professionisti (Cass. 22.05.2020, n. 9433).
La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato l'annullamento di un accertamento fondato su indagini bancarie, ritenendo parzialmente giustificati i versamenti operati sul conto corrente dal contribuente architetto ed escludendo dal computo del reddito i prelievi, trattandosi di operazioni compiute in anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore dell'art. 1, c. 402, lett. a) L. 311/2004 e alle modifiche dallo stesso apportate all'art. 32 D.P.R. 600/1973 e comunque di prelievi che, come tali, non potevano essere espressivi di compensi non contabilizzati.
L'art. 32, D.P.R. 600/1973 ha sancito che gli Uffici delle imposte, per l'adempimento dei loro compiti, possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti su operazioni, qualora il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Alle stesse condizioni, inoltre, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di rapporti od operazioni per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili, sono posti come ricavi (o compensi) a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili
Nel caso specifico,...