La V^ Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza 6.03.2019, n. 6486, sembra definitivamente sancire la legittimità di un accertamento fondato sui dati contabili contenuti in un supporto informatico (nello specifico, un hard disk), acquisito nel contesto di un'attività di verifica.
A tal proposito, la difesa del contribuente aveva eccepito una violazione di legge, ritenendo le modalità acquisitive di tali supporti come irrituali in quanto compiute in evidente violazione di norme come l'art. 52, cc. 2, 3 e 6, D.P.R. 633/1972, che sarebbero poste a garanzia del contribuente: addirittura, come sostenuto dalla difesa, si tratterebbe di modalità operative che, in quanto illegittime, renderebbero di fatto e consequenzialmente inutilizzabili i dati raccolti ai fini del successivo accertamento.
Le istanze difensive non hanno, tuttavia, sortito alcun effetto e sono state irrimediabilmente rigettate dalla Suprema Corte che, nella motivazione, ha ribadito il principio di diritto in base al quale, in materia tributaria, le condizioni di irritualità nell'acquisizione di elementi informativi rilevanti non comportano la loro inutilizzabilità e ciò anche in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso. Unica deroga potrebbe sussistere solo qualora venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale che, a quanto pare, nel caso oggetto della pronuncia non risultavano neanche minimamente...