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Associazioni sportive dilettantistiche e sport 08 Gennaio 2026

Premi sportivi: dietrofront sulla stabilizzazione dell’esenzione

Con l’abrogazione dell’art. 45, c. 9 D.L.gs. 33/2025, l’esenzione dei premi sportivi si ferma all’anno d’imposta 2024.

Il D.Lgs. 18.12.2025, n. 192 (Disposizioni integrative e correttive in materia di Irpef e Ires, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro), in vigore dallo scorso 20.12.2025, all’art. 18, c. 4, lett. h), ha previsto l’abrogazione del c. 9 dell’art. 45 D.Lgs. 33/2025 che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1.01.2026 (operatività addirittura ulteriormente rimandata al 1.01.2027 dal D.L. 31.12.2025, n. 200 - decreto Milleproroghe) e che prevedeva che “Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

L’abrogazione del suddetto comma (fatto salvo un intervento in sede di conversione del decreto Milleproroghe 2026) produce quindi, dal 1.01.2026, i seguenti effetti:
- nessuna strutturalità all’esenzione “maggiorata” dei premi sportivi;
- applicazione dell’ordinaria esenzione generalmente prevista per i premi di cui all’art. 30, c. 2 D.P.R. 600/1973 “Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta”;
- impossibilità per l’ente sportivo di recuperare, a decorrere dall’anno 2026 (o dal 2027 per lo slittamento dell’operatività del D.Lgs. 33/2025), le ritenute versate sui premi sportivi di modico valore (entro i 300 euro annui per sostituto) corrisposti nel corso dell’anno 2025, come confermato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 265/2025 “Nel 2026 potrà comunque essere presentata domanda di rimborso per i premi non superiori a 300 euro erogati nel 2025 al medesimo soggetto”.

Pertanto, alla luce dell’ultima modifica, potremmo così schematicamente riassumere le variazioni che si sono susseguite nel regime impositivo dei premi sportivi:
- (dal 1.07.2023 al 28.02.2024 e dal 1.01.2025 fino al 31.12.2025) era previsto il regime ordinario: esenzione dall’applicazione delle ritenute se il valore complessivo non supera l'importo di 25,82 euro; applicazione delle ritenute sull’intero importo se il valore è superiore al citato limite;
- (dal 29.02.2024 fino al 31.12.2024) era previsto il regime transitorio ex art. 14, c. 2-quater D.L. 30.12.2023, n. 215, convertito dalla L. 23.02.2024, n. 18 (c.d. Decreto Milleproroghe 2024): esenzione dall’applicazione delle ritenute se il valore complessivo non supera l'importo di 300 euro; applicazione delle ritenute sull’intero importo se il valore è superiore al citato limite;
- (fino al 19.12.2025) era prevista, ai sensi dell’art. 45, c. 9 D.Lgs. 33/2025, la stabilizzazione dell’esenzione maggiorata per i premi sportivi corrisposti dal 2026, e, come confermato dalla risposta a interpello n. 265/2025: esenzione dall’applicazione delle ritenute se il valore complessivo non supera l'importo di 300 euro; applicazione delle ritenute sull’intero importo se il valore è superiore al citato limite; possibilità di recuperare le ritenute versate sui premi corrisposti nel corso dell’anno 2025;
- (dal 20.12.2025) per effetto dell’abrogazione dell’art. 45, c. 9 D.Lgs. 33/2025, si torna al regime ordinario anche per i premi sportivi, ovvero: esenzione dall’applicazione delle ritenute se il valore complessivo non supera l'importo di 25,82 euro; applicazione delle ritenute sull’intero importo se il valore è superiore al citato limite; impossibilità di recuperare le ritenute versate sui premi corrisposti nel corso dell’anno 2025.