Gli effetti della mancata proroga dell’esenzione fiscale prevista fino al 31.12.2024.
La norma - L’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 36/2021 prevede che, ai sensi dell’art. 30, c. 2 D.P.R. 600/1973, le “somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche” sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta del 20%.Periodo 29.02.2024-31.12.2024 - In questo arco temporale, visto l’art. 14, c. 2 D.L. 215/2023 (decreto Milleproroghe), la ritenuta non doveva essere applicata nel caso in cui l’importo, in denaro o in natura, corrisposto per ogni figura, non avesse superato la soglia di 300 euro.Premesso che tale norma si riferisce esclusivamente ai premi erogati agli atleti senza citare i tecnici, figure tuttavia che, a parere di chi scrive, considerato il prefato art. 36, potevano comunque rientrare nell’agevolazione, si ricorda che quest’ultima non era riferita a ogni singolo premio, bensì al totale corrisposto nel suddetto periodo a un medesimo soggetto, con conseguente assoggettamento a ritenuta già dal primo euro in caso di superamento della franchigia.Pertanto, un sodalizio sportivo dilettantistico ha potuto riconoscere...