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Associazioni sportive dilettantistiche e sport 18 Luglio 2026

Premi sportivi: i 300 euro non sono una franchigia

Per i premi corrisposti agli atleti dilettanti nel periodo 28.03.2026-31.12.2026 la ritenuta del 20% non si applica fino a 300 euro complessivi. Superata la soglia, l’intero importo diventa imponibile.

L’art. 9 D.L. 27.03.2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22.05.2026, n. 88, ha reintrodotto per una parte del 2026 una soglia di esonero dalla ritenuta sui premi sportivi dilettantistici. La disposizione richiede però un monitoraggio cumulativo dei pagamenti, poiché i 300 euro non costituiscono una franchigia.

La disciplina ordinaria è contenuta nell’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 36/2021. Le somme versate ai propri tesserati, in qualità di atleti o tecnici operanti nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive sono inquadrate tra i premi di cui all’art. 30, c. 2 D.P.R. 600/1973. Si applica quindi una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20%, con facoltà di rivalsa.
L’agevolazione introdotta dal D.L. 38/2026 riguarda le somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 28.03.2026 al 31.12.2026. La ritenuta non si applica quando l’ammontare complessivo attribuito, nel medesimo periodo, dallo stesso sostituto d’imposta allo stesso soggetto non supera 300 euro.
Il limite deve essere letto secondo 3 coordinate. In primo luogo, il cumulo opera per ciascun rapporto tra sostituto e percettore: i premi erogati da soggetti diversi non devono essere sommati. In secondo luogo, non rileva il singolo evento o il singolo pagamento, ma il totale corrisposto nel periodo agevolato. Infine, i premi pagati dal 1.01.2026 al 27.03.2026 restano soggetti alla disciplina ordinaria e non entrano nel conteggio della soglia riferita al periodo successivo.

Il superamento del limite determina l’assoggettamento a ritenuta dell’intero ammontare e non della sola eccedenza. Si consideri un atleta al quale la medesima ASD abbia corrisposto, dopo il 28.03.2026, un primo premio di 20 euro e successivamente un premio di 500 euro. Sul primo pagamento non è stata applicata alcuna ritenuta. Con il secondo pagamento il totale raggiunge 520 euro: la ritenuta complessivamente dovuta è quindi pari a 104 euro, ossia il 20% di 520 euro, e non a 44 euro calcolati sulla sola eccedenza di 220 euro.
Qualora il sostituto eserciti la rivalsa, potrà trattenere i 104 euro in occasione del secondo pagamento, corrispondendo 396 euro netti. La trattenuta comprende anche i 4 euro riferibili al primo premio, divenuto imponibile a seguito del superamento della soglia. Poiché l’art. 30 D.P.R. 600/1973 riconosce una facoltà e non un obbligo di rivalsa, l’ente può anche sostenere direttamente l’onere della ritenuta.

Merita attenzione anche l’ambito soggettivo. L’art. 36, c. 6-quater ricomprende atleti e tecnici, mentre l’art. 9 D.L. 38/2026 circoscrive espressamente l’esonero alle somme versate agli atleti partecipanti alle manifestazioni. In assenza di un chiarimento estensivo, la lettura prudenziale porta quindi a mantenere la ritenuta del 20% fin dal primo euro sui premi attribuiti ai tecnici.

Sul piano operativo, ASD e SSD devono predisporre un prospetto per ciascun atleta, registrando tutti i premi erogati dal 28.03.2026. La verifica deve avvenire prima di ogni pagamento, distinguendo i premi agli atleti da quelli ai tecnici e conservando la documentazione della competizione, della delibera di attribuzione e della quietanza. Solamente tramite un controllo progressivo è possibile applicare correttamente una soglia costruita secondo una logica “tutto o niente”.