La prenotazione del bene strumentale, eseguita entro il 31.12.2022, costituisce l’unica possibilità di ottenere il credito d’imposta per beni strumentali materiali “non 4.0”, consegnati dopo il 2022. Tale principio può essere ricavato dalla analisi dell’art. 1, c. 44 L. 234/2021 in cui emerge che solo per i beni strumentali 4.0 vi sarà una proroga del credito d’imposta oltre il 2022, e più precisamente fino al 30.06.2026, seppur con misure decrescenti del bonus fiscale.
Ma per i beni “non tecnologici” con il 2022 termina l’agevolazione fiscale che era nata nel 2015 ed ha accompagnato senza soluzione di continuità (fatta eccezione per il primo trimestre del 2019) gli acquisti di cespiti nuovi. L’unica possibilità di ottenere il credito d’imposta (nella misura del 6%) per beni strumentali consegnati dopo il 31.12.2022 è dimostrare l’avvenuta prenotazione degli stessi entro la data succitata, e se ciò avviene, l’investimento potrà essere posticipato al massimo al 30.06.2023 ex art. 1, c. 1051 L. 178/2020.
Su questo passaggio, tuttavia, pende un dubbio non di poco conto. Ricordiamo che la L. 178/2020 non ha soltanto prorogato il bonus del credito d’imposta per gli investimenti eseguiti nel 2021/2022, ma ha anche introdotto la possibilità di utilizzare in unica soluzione il credito d’imposta. Questa possibilità...