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Imposte e tasse 16 Maggio 2019

Prescrizione cartelle erariali, per la Cassazione termini quinquennali


I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza 17.11.2016, n. 23397, hanno definito il contrasto giurisprudenziale intorno alla suscettibilità o meno di un titolo di formazione extragiudiziale, qual è appunto la cartella esattoriale, di acquisire il regime della prescrizione ordinaria decennale disposto dall'art. 2946 C.C. L'interpretazione dominante in dottrina ha valutato le motivazioni della sentenza in termini di estensione del termine quinquennale di prescrizione riferito ai ruoli emessi dall'INPS a tutti i ruoli, compresi quelli erariali, anche se non sono mancate interpretazioni difformi del contenuto delle motivazioni, tese a circoscrivere l'efficacia del giudicato alle iscrizioni di pertinenza dell'Istituto di previdenza. Successivamente alla sentenza dalle Sezioni Unite del novembre 2016, l'orientamento minoritario ha iniziato via via ad affermarsi nella giurisprudenza tributaria di merito e oggi si registra un numero sempre maggiore di decisioni di CTP e CTR, che aderiscono alla tesi della prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali portanti crediti per imposte, sanzioni e relativi interessi. La stessa Corte di Cassazione, sezione IV, ha confermato la posizione delle Sezioni Unite, con l'ordinanza 17.01.2018, n. 930, stabilendo che la cartella di pagamento non opposta non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato. Un ente di riscossione di tributi comunali ricorreva in...

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