Prescrizioni e decadenze dell’attività di recupero
Un regime diverso a seconda della data di trasmissione e del tipo di affidamento (tributo locale, bollo auto, ecc.).
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Proroga di 24 mesi - In vista della ripresa delle attività di accertamento e recupero dal 1.09, l’art. 4, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) contiene una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle, che agisce in 2 direzioni:
affidamenti trasmessi dal 8.03.2020 al 31.12.2021 a prescindere dalla natura dell’imposta (erariale o locale, tributaria o patrimoniale);
affidamenti riferiti alle procedure di controllo indicate nell’art. 157, c. 3, D.L. 34/2020 (liquidazioni per le dichiarazioni presentate nel 2018, dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018).
Eccezioni - Per le cartelle originariamente in scadenza nel 2020 (ad esempio, liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2017) dovrebbe trovare applicazione la previsione generale dell’art. 12, D.Lgs. 159/2015, richiamata nell’art. 68, c. 1, D.L. 18/2020, secondo cui tutti i termini in scadenza negli anni di durata della sospensione dei pagamenti sono automaticamente prorogati al 31.12 del 2° anno successivo, dunque al 31.12.2022.
L’art. 12, D.Lgs. 159/2015 si applica anche gli affidamenti eseguiti prima del 8.03.2020, diversi da quelli correlati alle procedure di liquidazione delle dichiarazioni e ai controlli formali (ad esempio, contributi previdenziali, tributi locali, bollo auto, accertamenti esecutivi): tutti termini...