RICERCA ARTICOLI
IVA 21 Febbraio 2026

Prestazioni agli associati e operazioni “fuori campo” Iva

La trappola dell’opzione e l’inutile integrativa.

C’è un formalismo che, nel nostro sistema tributario, spesso divora la sostanza. È quello che emerge con prepotenza dall’ordinanza della Cassazione 11.02.2026, n. 3052, una pronuncia che deve far suonare un campanello d’allarme in tutti gli studi professionali che gestiscono enti associativi. Il messaggio è netto, quasi brutale: se l’ente emette fattura per errore su operazioni "fuori campo", non basta una dichiarazione integrativa per salvarsi. Quel pezzo di carta crea un debito verso l’Erario che la semplice volontà di correzione non cancella.Caso concreto: l’errore operativo - La vicenda nasce da una situazione classica, quasi banale nella sua dinamica quotidiana. Un’associazione artigiana emette fatture con Iva per servizi resi agli associati. Successivamente, si rende conto dell’errore: quelle prestazioni, rese in conformità alle finalità istituzionali verso corrispettivi specifici, dovevano considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’Iva per difetto del presupposto soggettivo (art. 4 D.P.R. 633/1972). Cosa fa l’operatore a quel punto? Segue la logica della "emendabilità": presenta una dichiarazione integrativa (modello Iva 2018, per il 2017), espunge le operazioni imponibili erroneamente indicate e non versa l’imposta. L’Agenzia delle Entrate, però, non ci sta. Emette cartella per l’Iva dichiarata e non versata. E la Cassazione, confermando la linea dei giudici lombardi, dà ragione al Fisco.Principio di cartolarità: se...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.