Con il presente contributo si vuole porre l’attenzione all’opzione enucleata dall’art. 20 D.M. 21.06.2021, norma che regola i rapporti di interscambio con la Repubblica di San Marino, entrata in vigore il giorno 1.10.2021. Con l’entrata in vigore dal 1.07.2022 del cosiddetto “esterometro” ex art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015, i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML.
Questo sta a significare che tutte le operazioni con controparti estere devono essere comunicate al Sistema di Interscambio (SDI), e che nella fattispecie in oggetto, cioè le operazioni con la Repubblica di San Marino, è necessario “ragionare” al contrario: ciò che “non” è regolato dal D.M. 21.06.2021, viene veicolato attraverso l’esterometro.
Per le prestazioni di servizi non è previsto l’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico, come invece avviene per gli scambi di beni (si ricorda che l’art. 71 D.P.R. 633/1972 parla di “cessioni” verso San Marino). Per completezza di informazione si precisa che nella Repubblica di San Marino non esiste un’imposta su consumi come l’Iva, ma un’imposta sulle importazioni o “monofase” che grava sulle importazioni di beni e servizi connessi. A differenza dell’Iva, l’imposta monofase grava a un solo stadio...