Estero 28 Dicembre 2023

Prestazioni di servizio con la Repubblica di San Marino

Le fatture elettroniche emesse da operatori stabiliti in Italia verso soggetti sammarinesi dopo l’entrata in vigore del D.M. del 21.06.2021.

Con il presente contributo si vuole porre l’attenzione all’opzione enucleata dall’art. 20 D.M. 21.06.2021, norma che regola i rapporti di interscambio con la Repubblica di San Marino, entrata in vigore il giorno 1.10.2021. Con l’entrata in vigore dal 1.07.2022 del cosiddetto “esterometro” ex art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015, i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML. Questo sta a significare che tutte le operazioni con controparti estere devono essere comunicate al Sistema di Interscambio (SDI), e che nella fattispecie in oggetto, cioè le operazioni con la Repubblica di San Marino, è necessario “ragionare” al contrario: ciò che “non” è regolato dal D.M. 21.06.2021, viene veicolato attraverso l’esterometro. Per le prestazioni di servizi non è previsto l’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico, come invece avviene per gli scambi di beni (si ricorda che l’art. 71 D.P.R. 633/1972 parla di “cessioni” verso San Marino). Per completezza di informazione si precisa che nella Repubblica di San Marino non esiste un’imposta su consumi come l’Iva, ma un’imposta sulle importazioni o “monofase” che grava sulle importazioni di beni e servizi connessi. A differenza dell’Iva, l’imposta monofase grava a un solo stadio...

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