Sta accadendo che alcuni uffici locali dell’Agenzia delle Entrate contestino l’esenzione Iva applicata alle prestazioni rese dai medici specializzati in chirurgia estetica, qualificandole non come prestazioni mediche, ma come prestazioni aventi una “finalità di natura cosmetica”, e quindi imponibili ai fini Iva. Il problema delle prestazioni “estetiche” rese da medici chirurghi specializzati in chirurgia estetica di cui all’art. 10, n. 18 D.P.R. 633/1972 nasce dalla presa di posizione di alcuni uffici che sulla base dei pronunciamenti della Corte di Giustizia (Causa C-91/12 del 21.03.2013) hanno emesso accertamenti in difformità a quanto previsto dalla circolare 28.01.2005, n. 4/E.
Secondo la circolare n. 4/2005, infatti, le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da Iva in quanto sono “ontologicamente connesse al benessere psico-fisico” del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. La Corte di giustizia è intervenuta sull'argomento e con la sentenza relativa alla causa C-91/12 del 21.03.2013 ha interpretato l'art. 132, par. 1, lett. b) e c) della direttiva 2006/112/CE, sulla base di questi principi:
1) le prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di cure mediche o di "prestazioni mediche (alla persona)", ai sensi di detto paragrafo,...