A seguito di un atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica torna alla ribalta l’argomento dell’esenzione o meno da Iva delle spese mediche e chirurgiche, relativamente a quelle di medicina estetica.
I requisiti per il riconoscimento dell’esenzione Iva ex art. 10, c. 1, n. 18 D.P.R. 633/1972 delle spese di chirurgia estetica sono essenzialmente 2, così individuati nella circolare 28.01.2005, n. 4/E (paragrafo 8) dell’Agenzia delle Entrate:
prestazione svolta da un esercente professioni o arti sanitarie sottoposto a vigilanza (ex art. 99, R.D. 27.07.1934, n. 1265, o individuato da Decreto del Ministero della Sanità 17.05.2002 e successive modificazioni);
ontologica connessione al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona; si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti, sia talvolta dovuti a eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone.
Con atto di sindacato ispettivo del Senato n. 3-03094 (in Commissione) svolto nella seduta 10.03.2022, n. 305, della 6^ Commissione, atteso che alcuni interventi di medicina estetica negli ultimi anni sono stati oggetto di contestazione dell’Agenzia delle Entrate, un senatore ha chiesto ai Ministeri delle Finanze e della Salute l’orientamento in merito e quali iniziative intendano intraprendere al fine di chiarire l’esatta applicazione dell’esenzione da Iva per tutti gli interventi medico-estetici effettuati, anche in considerazione di quanto indicato nella sentenza 21.3.2013 (causa...