Numero, ammontare, destinatari. E rimarrebbe comunque l'obbligo di fatturare. Il punto di vista della Cassazione per un operato che l'Agenzia delle Entrate classifica alla stregua di sistema capace di occultare i ricavi per agevolare fenomeni elusivi.
La Cassazione, con la sentenza 14.03.2018, n. 6215, ha individuato tutte quelle condizioni che, se presenti, inducono a ritenere che le prestazioni gratuite siano in realtà rese dietro pagamento di un corrispettivo. Tali considerazioni partono dalla nozione enunciata all'art. 54, c. 1 D.P.R. 917/1986 in base al quale il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo, secondo il principio di cassa. L'operato del professionista dev'essere, pertanto, orientato all'economicità dell'operazione, salvo in casi particolari che devono in ogni caso essere del tutto marginali. Lo stesso Codice Civile consente alle parti di escludere il diritto del professionista al compenso.
Il punto su cui ruota tutta la questione è proprio la credibilità del contribuente e la ragionevolezza delle sua azioni. Il giudice stesso per valutare l'esistenza o meno di un comportamento elusivo si serve di alcuni indizi, per esempio il numero delle prestazioni gratuite fornite in un preciso arco di tempo, oppure l'ammontare della prestazione resa gratuitamente. Qualora il compenso spettante sia di modesta entità, il contribuente potrà giustificare la mancata fatturazione per via delle difficoltà di incassare tale somma e, di conseguenza, nella volontà di non avviare nessuna attività di recupero del credito per via dell'anti-economicità...