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Imposte e tasse 25 Luglio 2023

Prestazioni sanitarie, slalom tra esenzioni e Iva ridotta

Le novità previste dal decreto “Semplificazioni” rendono l’applicazione dell’Iva sulle prestazioni sanitarie offerte dalle strutture non convenzionate più omogenea e aderente alla disciplina unionale.

Con la pubblicazione della circolare n. 20/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità apportate dal D.L. 73/2022 (decreto Semplificazioni) al regime Iva applicabile alle prestazioni rese ai soggetti ricoverati oltre che ai loro accompagnatori. Oggetto di intervento è stato l’art. 10, c. 1, n. 18 D.P.R. 633/1972, le cui novità si collegano, in parte, alle prestazioni esenti Iva già riportate al n. 19. Innanzitutto, viene confermato il primo periodo dell’art. 10, c. 1, n. 18 D.P.R. 633/1972 secondo cui è applicabile l’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con decreto del Ministro della Salute. Con l’aggiunta del secondo periodo, invece, in linea con l’orientamento unionale (art. 132 Direttiva 2006/112/CE), viene ampliata l’applicazione dell’esenzione Iva. In particolare, la norma stabilisce che l’esenzione Iva “si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19, quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione...

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