Prestazioni sociosanitarie e assistenziali post riforma
La modifica operata dal Codice del Terzo settore all'art. 10 D.P.R. 633/1972 rischia di mettere in seria difficoltà le Onlus che intendono effettuare la scelta dell'impresa sociale.
L'art. 89, c. 7, lett. b) D.Lgs. 117/2017 modifica l'art. 10, c. 1 D.P.R. 633/1972, stabilendo che le esenzioni previste per le prestazioni di cui ai n. 15, 19, 20 e 27-ter della norma citata, attualmente riferite alle Onlus, si applicheranno agli ETS non commerciali.
In tale contesto, le ex Onlus che non assumono la qualifica di ETS non commerciale o che optano per la qualificazione come impresa sociale, non potranno più godere dell'esenzione Iva in relazione alle operazioni richiamate e, in base alla normativa vigente, dovranno assoggettare le operazioni ad aliquota Iva ordinaria del 22%. Si noti, peraltro, che la qualifica dell'ETS quale ente non commerciale o commerciale potrebbe variare di anno in anno, con il conseguente adempimento degli obblighi Iva legati al passaggio da un regime di esenzione a un regime di imponibilità Iva sulle operazioni attive.
Un caso interessante su cui intendiamo soffermarci è rappresentato dalle Onlus che svolgono attività socioassistenziale ai sensi dell'art. 10, n. 27-ter, D.P.R. 633/1972.
La domanda che ci si pone è la seguente: con la perdita della qualifica di Onlus, all'abrogazione di tale normativa (art. 102, c. 2 D.Lgs. 117/2017), l'esenzione di cui all'art. 10, p. 27-ter può continuare a essere goduta dall'ente, qualora sussistano gli altri presupposti previsti dalla norma stessa?
A seguito della modifica di cui si è detto sopra, attualmente i...