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Imposte e tasse 01 Luglio 2021

Presunzione di fruttuosità per attività estere non dichiarate

Legittima la quantificazione presuntiva delle disponibilità finanziarie estere: per contrastarla è necessario che il contribuente fornisca prova contraria (Cass., sent. 14.06.2021, n. 16701).

La vicenda trae origine da 2 avvisi di accertamento e da altrettanti atti di contestazione emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente che aveva trasferito la propria residenza in Inghilterra nel 1997, per il recupero a tassazione di maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e Iva negli anni 2003 e 2004. Nel luglio 2008, le autorità fiscali inglesi avevano inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni sulla posizione in Italia del contribuente e l'Agenzia delle Entrate, valutato il caso, riteneva sussistente la residenza fiscale in Italia e di conseguenza emetteva un avviso di accertamento per l'annualità 2003 e un altro per l'annualità 2004, con i quali assoggettava a tassazione il reddito percepito in Inghilterra dal contribuente, come consulente di una società farmaceutica svizzera, nonché le disponibilità bancarie estere facenti a lui capo. Tuttavia, il motivo oggetto di giudizio della Cassazione non riguarda la residenza fiscale o i redditi di lavoro autonomo, bensì l'ammontare dei redditi di capitale non dichiarati determinati in base alla presunzione di fruttuosità dell'art. 6, D.L. 167/1990. L'Agenzia delle Entrate aveva determinato presuntivamente la base di calcolo su cui applicare il TUR sommando tutti i bonifici fatti al contribuente dalla società svizzera tra il 1998 e il 2003, affermando che era “ragionevole presumere che...

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