È del 5.10.2018 l’ultima pronuncia della giurisprudenza di legittimità (n. 44562/2018) che tratta la presunzione legale dei versamenti in conto corrente del professionista: espressione di una ulteriore resilienza, che fatica ad accogliere l’esclusione della presunzione come prospettato invece dalla Corte Costituzionale e successivamente pensato e voluto dal legislatore.
Invero, l’eliminazione della presunzione legale di cui all’art. 32, c. 1 D.P.R. 600/1973, è stata operata per la prima volta dalla sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell’art. 32, c. 1, n. 2), secondo periodo, seconda parte, ma limitatamente alla parola “compensi”: la pronuncia non opera alcuna specificazione distintiva tra prelevamenti e versamenti, espungendo unicamente - si ribadisce - i compensi dal campo d'applicazione della disciplina presuntiva degli accertamenti bancari.
Se ciò non fosse sufficiente, interviene ulteriormente anche il legislatore modificando il dispositivo dell’art. 32 citato per effetto dell’art. 7 quater, c. 1 D.L. 193/2016. In tal maniera il legislatore si è adeguato alla decisione della Consulta n. 228/2014, espungendo il termine “compensi” e lasciando il solo termine “ricavi”, riferendo i presupposti di applicazione del citato art. 32 ai soli imprenditori e non ai professionisti.
Il reale...