Il diritto societario configura in capo ai sindaci, ai sensi dell'art. 2407 C.C., una responsabilità per fatto proprio omissivo, da correlare alla condotta degli amministratori.
I doveri di controllo imposti ai sindaci sono certamente contraddistinti da una particolare ampiezza, poichè si estendono a tutta l'attività sociale, in funzione della tutela e dell'interesse dei soci e di quello, concorrente, dei creditori sociali. Di modo che ad affermarne la responsabilità può ben esser sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza, quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, poichè in tal caso il mantenimento di un comportamento inerte implica che non si sia vigilato adeguatamente sulla condotta degli amministratori pur nell'esigibilità di un diligente sforzo per verificare la situazione anomala e porvi rimedio, con il fine di prevenire eventuali danni.
Come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, è però altrettanto certo che la fattispecie dell'art. 2407 C.C. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità:
inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo;
evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore;
nesso causale, da considerare...