Pretesa fiscale non riconosciuta in assenza di prove
Spetta all'Amministrazione fornire in giudizio elementi a sostegno delle richieste erariali, non potendo essere il giudice a ricercare gli elementi giustificativi.
La C.T.P. di Salerno, nella sentenza n. 1988/2019, ha affrontato l'impugnazione di un avviso di accertamento Imu 2013 da parte di una contribuente che ne richiedeva l'annullamento avverso la convenuta, concessionaria per la gestione e riscossione dei tributi locali. La ricorrente, in particolare, ha eccepito un difetto di motivazione e la nullità della notifica dell'impugnato accertamento per essere stato consegnato alla figlia non convivente, inficiando la correttezza del procedimento di notifica; dal punto di vista del merito, inoltre, la contribuente ha ipotizzato l'illegittimo assoggettamento a tassazione dell'immobile che costituiva prima casa di abitazione, nonché di immobili non detenuti, per la mancata disapplicazione delle sanzioni pur in presenza di condizioni obiettive di buona fede.
La Commissione, in merito all'eccezione della notifica, ne rileva l'infondatezza in quanto l'atto ha raggiunto l'obiettivo cui era destinato, ossia portare a conoscenza la ricorrente del tributo richiesto, a prescindere dalla persona cui era stata consegnato. Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 7665/2016, Cons. di Stato n. 5504/2017), il principio sancito dall'art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notifiche, in relazione alle quali, pertanto, la nullità...