Il D.M. 22.06.2021 (in G.U. 25.08.2021, n. 203), in attuazione dell'art. 2, c. 3 D.Lgs. 112/2017, definisce i criteri per il computo del rapporto del 70% per ricavi relativi ad attività di impresa di interesse generale e ricavi complessivi ai fini della qualificazione, come principale, dell'attività di interesse generale di cui all'art. 2, c. 1 del citato decreto svolta dall'impresa sociale, con eccezione delle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla L. 381/1991. In altri termini, ciò comporta che l'impresa sociale può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i corrispondenti ricavi non eccedano la soglia del 30% dei ricavi complessivi.
Conviene ricordare anzitutto che analoga disciplina era stata prevista nella disciplina previgente sulla impresa sociale (D.Lgs. 155/2006). Nel D.M. Sviluppo Economico 24.01.2008 sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell'impresa. Il D.M. 22.06.2021 in esame riproduce sostanzialmente lo schema del precedente decreto.
Da un punto di vista pratico, occorrerà “scomporre” i ricavi di competenza dell'esercizio in 2 parti (a nostro avviso, anche in bilancio): i ricavi da attività di interesse generale (art. 2, c. 1 D.Lgs. 112/2017) e quelli da attività diverse da queste.
Ai fini del computo della percentuale del 70% (art. 2, c. 1),...