Il transfer pricing a livello internazionale riposa sull'art. 9 del modello di convenzione OCSE. A livello nazionale la normativa poggia sull'art. 110, c. 7 del TUIR. Lo scopo è quello di assicurare che le condizioni delle transazioni tra società dello stesso gruppo siano comparabili a quelle delle transazioni tra società indipendenti.
Il fulcro delle disposizioni sul transfer pricing è il cosiddetto arm's length principle, principio che mira a evitare che i gruppi di imprese possano spostare base imponibile laddove la tassazione è più favorevole, a discapito delle entrate fiscali e della concorrenza tra imprese. Il principio at arm's length si basa sulla finzione che considera ogni impresa facente parte di un gruppo come se fosse un'impresa separata. Come si accennava poc'anzi, le condizioni delle transazioni infragruppo devono essere le stesse di quelle sottese alle transazioni tra imprese indipendenti. Ne scaturisce la fondamentale rilevanza di comparare i due tipi di transazioni. Pertanto, l'analisi di comparabilità, comparability analysis nella nomenclatura anglosassone, svolge un ruolo cruciale nelle valutazioni e nelle analisi di transfer pricing.
Ci sono specifiche transazioni dove questo principio conduce a valutazioni relativamente precise, come per le transazioni incentrate sulle commodities o per i finanziamenti aziendali. In questi casi infatti è facile reperire transazioni...