Prezzo delle partecipazioni e clausole di garanzia
Per l’Agenzia delle Entrate, nella compravendita di una partecipazione, l’indennizzo corrisposto all’acquirente non ha rilevanza reddituale andando a rettificare il valore fiscale della partecipazione.
Nel variegato mondo tributario non dovrebbe sorprendere che anche le questioni più ricorrenti si prestino a interpretazioni sempre diverse in presenza di sfumature che le differenziano.
L’aggiustamento del prezzo nella compravendita delle partecipazioni societarie può derivare da eventi successivi che intervengono sul valore della partecipazione o da indennizzi per obbligazioni derivanti da fatti passati, accertati definitivamente dopo la stipulazione del contratto. Il trattamento di queste clausole, nonostante siano sempre presenti nei contratti, è ancora fonte di incertezze. In particolare, è dubbio che le 2 forme di aggiustamento abbiano trattamento omogeneo.
Della materia si è occupata la Cassazione (sent. 17011/2020), in particolare per una questione riferita all’attivazione della garanzia contrattuale a favore della società ceduta, avendo quest’ultima dovuto pagare una somma a seguito di un accertamento tributario. Ebbene, la Cassazione rileva che, anche in presenza di compensazione contabile (ex IFRS), i rapporti in questione sono 2: il pagamento dell’accertamento tributario, indeducibile dalle imposte, e il rimborso da un terzo che costituisce una sopravvenienza tassata. Rifiutando di cogliere una simmetria di trattamento non prevista dall’ordinamento, la Cassazione conclude per l’indipendenza delle 2 poste e, quindi, per la piena tassazione dell’indennizzo da rimborso.
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