Come ulteriormente precisato nelle risposte dei recenti interpelli 10.09.2019, nn. 377 e 378, per beneficiare dell'agevolazione “prima casa”, l'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività. L'acquirente, inoltre, deve dichiarare nell'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare. Inoltre, nella stessa risposta all'interpello, si ribadisce che, per usufruire dei benefici nell'atto di acquisto, si deve dichiarare di non essere titolare nemmeno di quote di proprietà (compreso il regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in commento.
In passato, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 1.03.2001, n. 19/E aveva chiarito che l'agevolazione "prima casa" non è applicabile, nel caso in cui l'acquirente sia titolare, nel Comune dove acquista, di un altro immobile classificato o classificabile in catasto come abitazione,...