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IVA
06 Novembre 2026
Prima casa: il riacquisto all’estero può salvare il beneficio
La conservazione dell’agevolazione è ammessa dalla risposta n. 200/2026 se l’immobile estero diventa abitazione principale e quello italiano è venduto entro 2 anni dal nuovo acquisto.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 200/2026 riguarda contribuenti che hanno acquistato nel 2025 un’abitazione in Italia con l’agevolazione “prima casa” e l’Iva al 4% e, successivamente, hanno acquistato un immobile all’estero da destinare ad abitazione principale e intendono vendere quello italiano entro 5 anni.
La Tabella A, Parte II, n. 21), allegata al D.P.R. 633/1972, prevede l’Iva al 4% per le cessioni di abitazioni diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9, in presenza delle condizioni della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.
Il c. 4 della Nota II-bis stabilisce che la vendita dell’immobile agevolato prima di 5 anni comporta, per le cessioni soggette a Iva, il recupero della differenza d’imposta, la sanzione del 30% e gli interessi di mora. La decadenza è esclusa se, entro un anno dall’alienazione, viene acquistato un altro immobile da destinare ad abitazione principale.La circolare 7.06.2010, n. 31/E ha chiarito che il nuovo immobile deve essere utilizzato come dimora abituale. Se non si richiedono nuovamente i benefici “prima casa”, il secondo acquisto non deve invece rispettare i requisiti delle lett. a), b) e c) del c. 1 della Nota II-bis. La stessa circolare ammette l’acquisto di un immobile all’estero, purché esistano strumenti di cooperazione amministrativa idonei a...