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Imposte e tasse 11 Agosto 2021

Prima casa, niente decadenza solo per cause di forza maggiore

Il beneficio di cui all'art. 33, c. 3 L. 388/2000 si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purchè avvenga per forza maggiore: è quanto stabilito dall'ordinanza 16.07.2021, n. 20355.

L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione in riferimento a una sentenza della Commissione tributaria che aveva dato ragione a un contribuente che non era riuscito a trasferire la sua residenza nel Comune dove aveva acquistato un'immobile con aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva del mutuo fondiario. L'Agenzia delle Entrate contesta in Cassazione il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla norma e il fatto che la Commissione tributaria avesse riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore in relazione al mancato trasferimento della residenza, da parte dei contribuenti, nel termine di 18 mesi, ritenendo che l'esistenza di abusi edilizi riconducibili alla precedente proprietà aveva comportato la loro regolarizzazione con sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in attesa del rilascio della concessione in sanatoria. I giudici di Cassazione hanno ricordato che, in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, c. 3 L. 388/2000, nella formulazione vigente ratione temporis, si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente...

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