La Direttiva 2011/16/UE, il cui ambito di applicazione è per tutte le imposte a esclusione dell’Iva e dazi doganali o accise, e il Regolamento UE 904/2010 riferito all’Iva, successivamente modificati e integrati con ulteriori atti, hanno disciplinato, tra l’altro, le modalità di scambio di informazioni tra gli Stati membri nel settore della fiscalità, con il preciso intento di porre un contrasto all’evasione fiscale.
Gli atti normativi individuano un sistema di scambio delle informazioni tra i Paesi membri che riassumiamo in estrema sintesi.
Spontaneo: disciplinato dall’art. 9 della direttiva 2011/16 e art. 15 del regolamento 904/2010, si sostanzia nella comunicazione di informazioni tra gli Stati membri in presenza di specifiche fattispecie che possono far emerge una perdita di gettito fiscale per i Paesi interessati allo scambio.
Automatico: è disciplinato dall’art. 8 della direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE, e si sostanzia nella comunicazione di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti, con riferimento alle seguenti tipologie:
redditi da lavoro;
compensi per dirigenti;
prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
pensioni;
proprietà e redditi immobiliari.
Su richiesta: lo...