Nell'ambito della deducibilità delle imposte, l'art. 109 D.P.R. 917/1986 disciplina la corretta correlazione tra costi sostenuti e ricavi ottenuti dall'impresa in materia di determinazione del reddito d'esercizio, dal quale ricavare la relativa base imponibile.
Non essendoci riferimenti legislativi espliciti e diretti, risulta importante ai fini impositivi l'art. 109, c. 5 del Tuir, dal quale si riesce a comprendere l'interpretazione del legislatore in merito alla congruità e all'inerenza dei costi oggetto di deduzione fiscale. Per mezzo dell'inerenza fiscale si possono dedurre componenti negative di reddito nel momento in cui queste risultino direttamente correlate con la produzione d'impresa e quindi concorrano per logica alla formazione di proventi di ricavo. Pertanto, laddove il principio di inerenza permetta all'Amministrazione Finanziaria di focalizzare la propria attività di controllo nell'accertamento del nesso tra le spese sostenute dall'imprenditore e l'effettiva attività produttiva svolta nel corso dell'esercizio, l'ammontare complessivo degli oneri negativi deducibili rimane in capo alle valutazioni soggettive dell'imprenditore.
Non a caso si è soliti sostenere che l'inerenza operi a livello qualitativo, ossia cercando di rilevare indizi elusivi nella correlazione costi-ricavi, ma non nell'ambito quantitativo della congruità dell'ammontare delle spese sostenute per consentire il proseguimento del business d'impresa.
A tal proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1028/2019) esplicita come la contestazione di non inerenza delle spese imprenditoriali non trovi riscontri normativi nel momento in cui...