I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. La norma dell'art. 2476, c. 2 C.C. è funzionale a consentire ai singoli soci l'accesso alla documentazione ritenuta utile, onde verificare gli elementi di interesse riguardo all'andamento delle società a responsabilità limitata in cui partecipano. Pertanto, l'esercizio di tale facoltà non trova limiti specifici, se non quelli desumibili dal comportamento secondo buona fede e, in generale, dalle esigenze di tutela della società medesima.
La questione è stata analizzata dal Tribunale di Bologna mediante il provvedimento del 18.06.2020, con cui, in conformità con precedenti espressi dal Tribunale medesimo, si è ribadito come attengono all'esercizio della suddetta facoltà ispettiva di cui al citato articolo, anche la possibilità di estrarre copia della documentazione richiesta, nonché di operare l'esame attraverso terzi professionisti appositamente incaricati da parte richiedente. Peraltro, ricorda il Tribunale bolognese nel provvedimento in commento, l'interpretazione più diffusa circa l'interesse ad agire e la nozione di periculum tipici dell'art. 2476, c. 2 C.C. riconosce tale requisito come...