Ai fini Iva, la disciplina della cessione di imballaggi varia a seconda che sia stata o meno pattuita la resa degli stessi.Se gli imballaggi sono ceduti insieme alla merce, senza pattuirne la resa, la cessione ha natura di operazione accessoria e, pertanto, i corrispettivi concorrono a formare la base imponibile dell’operazione principale (art. 12 D.P.R. 26.10.1972, n. 633), sempre che l’operazione accessoria sia effettuata direttamente dal cedente (o per suo conto e a sue spese); si applica alla cessione accessoria la stessa aliquota Iva della cessione principale.Se, invece, è espressamente pattuito il rimborso alla resa degli imballaggi, la loro cessione è da ritenersi operazione autonoma in quanto l’importo degli stessi non concorre a formare la base imponibile Iva della merce ceduta ex art. 15, c. 1, n. 4) D.P.R. 26.10.1972, n. 633; in tal caso, occorre evidenziare l’importo della cauzione nella fattura di vendita della merce.Qualora il cessionario violi il patto di resa, ossia non adempia all’obbligo di restituire l’imballaggio, la cessione degli imballaggi non restituiti diventa operazione imponibile ai fini Iva e per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa la relativa fattura.Il D.M. 11.08.1975, emanato ai sensi dell’art. 73, c. 1, lett. b) D.P.R. 633/1972, introduce una procedura semplificata per cui il cedente può emettere un’unica autofattura entro il 31.01 di ciascun anno relativa alle cessioni di imballaggi e recipienti non...