Procedure concorsuali e note di credito secondo le Entrate
Sul finire del 2021, l’Agenzia ha fornito la sua interpretazione in merito alla rettifica Iva conseguente alle procedure concorsuali aperte dopo il 26.05.2021.
L’Agenzia delle Entrate dedica l’ultima circolare dell’anno (circolare 29.12.2021, n. 20/E) al commento dell’art. 18 D.L. 73/2021 (decreto Sostegni-bis).
Si tratta della tanto attesa norma che riconosce la possibilità di emettere la nota di credito, in presenza di procedure concorsuali, non alla fine delle stesse ma all’inizio.
La nuova norma non ha soltanto la finalità di dare sollievo finanziario agli operatori, ma serve anche alla Repubblica italiana per uniformarsi alla giurisprudenza comunitaria. Infatti, va ricordato che l’art. 90 della direttiva consentirebbe agli Stati membri di derogare al principio secondo il quale l’Iva va rettificata in caso di mancati pagamenti, ma la Corte di Giustizia ha preso atto dell’eccessiva durata delle procedure e ha concluso che uno Stato membro non può subordinare la rettifica all’infruttuosità di una procedura che può durare più di 10 anni.
Il decreto Sostegni-bis interviene sull’art. 26 D.P.R. 633/1972, stabilendo che la facoltà di rettifica si applica in caso di mancato pagamento, anche all’apertura di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, piani attestati e all’esito infruttuoso di procedure esecutive individuali.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la rettifica possa prescindere dall’insinuazione al passivo.
Altro punto su cui si sofferma l’Agenzia delle Entrate è...