L’art. 18 D.L. 73/2021 ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina relativa alle variazioni in diminuzione dell’imponibile Iva o dell’imposta contenuta nell’art. 26 D.P.R. 633/1972. In sintesi, la norma novellata dispone che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo collegato a procedure concorsuali, non si debba attendere la conclusione delle stesse e pertanto il momento per l’emissione della nota di credito, con diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, decorre dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182-bis L.F. o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, c. 3 L.F.
Tale disposizione era già stata anticipata dalla L. 208/2015 (art. 1, cc. 127 e 127) ma di fatto non è mai stata operativa in quanto abrogata dalla L. 232/2016 (art. 1, c. 567, lett. d). Con la circolare 29.12.2021, n. 20/E l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti alla disposizione reintrodotta dal c.d. Decreto Sostegni-bis. Le motivazioni che hanno indotto il legislatore a tornare nuovamente sulla questione sono da ricercare nelle censure mosse dalla giurisprudenza comunitaria nei confronti dell’Italia a causa della notevole durata delle procedure concorsuali che costringevano i...