L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un contribuente su una precisa istanza di interpello avvisando che sono assenti disposizioni che contemplano la possibilità di emettere note di credito.
Con la risposta all'istanza di interpello n. 324/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il legislatore non ha ricondotto la procedura di liquidazione del patrimonio tra quelle concorsuali che legittimano l'emissione della nota di variazione Iva in diminuzione, di cui all’art. 26, c. 3-bis D.P.R. 633/1972, come avvenuto, al contrario, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Con una specifica istanza, una società ha precisato di aver effettuato alcune operazioni di vendita nei confronti di un cliente, maturando nei confronti di quest’ultimo un credito, non pagato e, quindi attualmente insoluto.
Con un decreto del Tribunale, territorialmente competente, è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell’art. 14-ter L. 3/2012, nei confronti del cliente (società) e dei suoi soci illimitatamente responsabili.
La società istante, quale creditore, ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura per l'intero credito vantato verso la cliente, come annotato nel programma di liquidazione, depositato presso la cancelleria del Tribunale competente, come da provvedimento del giudice delegato e, di conseguenza, ha chiesto di conoscere se alla fattispecie indicata risultino applicabili le disposizioni, di cui all’art. 26, c. 3-bis D.P.R. 633/1972, come introdotto dall'art. 18 D.L. 73/2021. Le disposizioni appena richiamate prevedono...