Il piano del consumatore viene regolato per la prima volta con la legge 3/2012 e, benché i plurimi interventi legislativi avessero lo scopo di favorire il risanamento dell'economia italiana, offrendo al consumatore una serie di strumenti e rimedi per ovviare alle situazioni di insolvenza, temporanea o definitiva, non soggette né assoggettabili alle tradizionali procedure concorsuali, l'istituto “non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari”.
Per poter accedere alla predetta procedura, il cui effetto è l'esdebitazione, ovvero la liberazione da tutti i debiti contratti, è necessario che la persona fisica sia qualificabile come consumatore. Pertanto solo qualora il consumatore, trascorso un lasso di tempo idoneo a essere considerato persistente, si trovi in una situazione di insolvenza definitiva ovvero temporanea ma rilevante, potrà presentare la proposta di piano del consumatore a patto che:
- non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
- non abbia fatto ricorso, nei 5 anni antecedenti, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- non ricada nelle previsioni contenute negli artt. art. 14 e 14-bis della legge 3/2012;
- non abbia fornito valida documentazione che permetta di riscostruire la sua esposizione debitoria.
Verificati i requisiti e l'inesistenza delle cause ostative all'ammissione, il...