Processo tributario: sospensione feriale dei termini ad agosto
La disposizione di cui all’art. 1 L. 742/1969 si applica anche al procedimento di accertamento con adesione; indicazioni per la nuova definizione agevolata liti pendenti.
L’art. 1 L. 742/1969, applicabile anche al rito tributario, prevede che per tutto il mese di agosto siano sospesi i termini di natura processuale. Dunque, tutte le scadenze di natura processuale si interrompono e la decorrenza dei termini riprende al termine del mese di agosto.
Rientrano in tale disciplina tutti gli atti impugnabili indicati all’art. 19 D.Lgs. 546/1992 e quindi i termini di decadenza per la notifica del ricorso sono da intendere differiti. Oltre alla proposizione del ricorso, sono sospesi tutti gli adempimenti processuali a cui sono tenuti sia il contribuente, sia gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e precisamente: la costituzione in giudizio, il deposito di memorie illustrative, la notifica dell’atto di appello o del ricorso in Cassazione.
Per espressa previsione normativa di cui all'art. 17-bis, c. 2 D.Lgs. 546/1992, la sospensione feriale opera anche nei procedimenti di reclamo/mediazione e quindi il periodo di 90 giorni previsto dal richiamato articolo è soggetto anch’esso alla sospensione estiva.
La sospensione feriale si applica anche al procedimento di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997. Nel caso dell’accertamento con adesione l’applicabilità della sospensione feriale ha però attraversato diversi dibattiti giurisprudenziali e di prassi (Cassazione nn. 11403/2015, 10360/2015, 1995/2016 e 8882/2021 e R.M. 159/1999) in ragione del fatto che, inizialmente, il...