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Imposte e tasse 10 Marzo 2021

Prodotti elettronici, quando applicare il reverse charge

La DRE del Lazio conferma l'applicazione del meccanismo ai prodotti informatici come PC, tablet e laptop, venduti da grossisti a professionisti e imprese per un uso strumentale.

L'art. 17, c. 6, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 prevede l'applicazione dell'inversione contabile (reverse charge) alle cessioni di "console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale". La norma ha un chiaro fine di contrasto all'evasione fiscale che, evidentemente, è rilevata come critica in questo settore. Tramite la deroga all'ordinario meccanismo della rivalsa, il legislatore ottiene l'effetto di contrastare le frodi carosello e i fenomeni fraudolenti utilizzati dagli evasori fiscali. Sul significato della norma si è soffermata l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E/2016 (e in precedenza con la circolare 59/E/2010 e la risoluzione 36/E/2011), sostenendo che il reverse charge è applicabile per le sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Il commercio al dettaglio era stato ritenuto escluso dalla norma per evitare un'eccessiva onerosità sul venditore. Nella risoluzione 36/E/2011, l'Agenzia aveva ulteriormente chiarito che il reverse charge non si applica quando il cedente esercita abitualmente attività di commercio al dettaglio in locali aperti al pubblico. Ciò in quanto tali cedenti vendono, di regola, a cessionari...

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