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IVA
12 Marzo 2026
Professionista non residente, cessione del credito e Iva
La risposta all’interpello n. 75/2026 chiarisce tassazione e fatturazione dei compensi riscossi tramite cessionario dopo la cancellazione della società debitrice, con focus su territorialità e momenti impositivi ai fini Iva e imposte dirette.
Nuovi chiarimenti su uno degli snodi più delicati del rapporto tra cessione dei crediti professionali, cancellazione del debitore e obblighi fiscali del professionista non residente arrivano con la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 10.03.2026, n. 75. L’istante, avvocato che aveva prestato consulenza da soggetto non residente in Italia, ha ceduto nel tempo il proprio credito a un cessionario. Solo nel 2025, anni dopo l’effettivo svolgimento dell’attività e dopo la cancellazione della società debitrice dal Registro delle Imprese e dall’Anagrafe tributaria, il professionista riceve infine il pagamento dal cessionario. Da qui il quesito: come qualificare, tassare, fatturare correttamente tale importo sia ai fini delle imposte dirette sia dell’Iva? Quale il momento rilevante sotto il profilo impositivo?Residenza fiscale e ripartizione della potestà impositiva - Il primo nodo affrontato dall’Agenzia riguarda la residenza fiscale. In linea con la prassi consolidata (circolare n. 9/E/2016 e risposte a interpello nn. 50/2023 e 79/2023), si ribadisce che la verifica della residenza è un accertamento di fatto, non rientrante nell’ambito dell’interpello e che la normativa convenzionale prevale sulla disciplina interna. In assenza di valutazioni fattuali, viene accolto l’assunto del professionista: nel 2025 risulta non residente in Italia. Il quadro normativo viene sanato attraverso il coordinamento tra Tuir e Convenzione Italia-USA. Per i non...