Con una recente sentenza il Tribunale delle Imprese di Bologna ha confermato che la qualità di socio occulto può essere desunta oltre che da prestazione di garanzie, quali le fideiussioni, anche da indizi probatori gravi, precisi e concordanti.
Con l’incremento delle cessazioni di attività dei giorni nostri, principalmente dovute all’impossibilità di sostenere gli esorbitanti costi energetici, è probabile che di situazioni da cui emergono soci occulti se ne vedranno parecchie. Come noto, per la costituzione di una società di persone non è necessario il rispetto di alcun requisito formale (salvo nel caso in cui siano conferiti beni immobili) né di particolari oneri pubblicitari; tale principio, sancito dall’art. 2251 c.c., con riguardo alla società semplice, è valido anche per le società commerciali.
I requisiti di contenuto e di forma dell’atto costitutivo, applicabili sia alla società in nome collettivo, sia all’accomandita semplice, in ossequio agli artt. 2295 e 2296 c.c., sono dettati ai soli fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese che, a sua volta, non è condizione di validità dell’atto costitutivo e, dunque, di esistenza della società (come accade invece nelle società di capitali), ma di regolarità della stessa. Pertanto, la mancata stipula di un atto costitutivo, così come la mancata iscrizione del medesimo nel Registro delle Imprese, non determina l’inesistenza o l’invalidità del contratto sociale, ma soltanto l’assoggettamento della società, validamente costituita, al regime delle società semplici oppure,...