Nella risposta a un interpello 187/2019, l'Agenzia delle Entrate svolge, tra l'altro, alcune considerazioni interessanti sulla deducibilità dei costi sostenuti da una fondazione per l'erogazione di somme che, a vario titolo, versa alle partecipate.
L'Amministrazione Finanziaria riconosce anzitutto che la natura non lucrativa della fondazione non preclude che “questa svolga attività imprenditoriale se questa risulta essere strumentale allo scopo istituzionale per il quale è stata costituita”. A tal proposito, ricordiamo che il Codice Civile prevede una dicotomia netta tra gli enti non lucrativi di cui al Libro Primo che hanno scopi ideali e i soggetti di cui al Libro V che svolgono attività di impresa.
Trattandosi di ente commerciale (art. 73, c. 1, lett. b), ai fini delle imposte dirette valgono le regole del reddito di impresa. Nel caso specifico, si tratta di stabilire il trattamento fiscale dei contributi che, a vario titolo, la fondazione eroga alle partecipate.
Il contribuente ritiene che le erogazioni liberali effettuate dalla fondazione siano interamente deducibili, ai fini IRAP e IRES, secondo le regole generali di determinazione del reddito, senza le limitazioni di cui all'art. 100 del TUIR relativamente agli oneri di utilità sociale. Come è noto, questo articolo disciplina la deducibilità degli oneri di utilità sociale in relazione alle varie ipotesi di erogazioni liberali...