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Imposte e tasse
09 Settembre 2021
Profili internazionali della residenza fiscale per le persone fisiche
I sistemi tributari adottano 2 criteri di collegamento: il criterio personale oppure il criterio territoriale. La maggior parte delle nazioni propendono per il criterio personale. Questo comporta un rischio elevato di doppia imposizione.
Nei casi di doppia residenza, il contribuente potrebbe trovarsi nella spiacevole situazione di vedersi applicare la tassazione contemporanea di 2 Stati. In questi casi il rischio di doppia imposizione giuridica internazionale è molto probabile. In ambito OCSE, al fine di comporre questo tipo di evenienze in modo preventivo, sono state inserite previsioni specifiche nel Modello di Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.
Nello stesso Modello di Convenzione OCSE, all’art. 4, non viene definita la residenza di un contribuente persona fisica, ma si fornisce un rimando per reperire tale elemento. Nei casi in cui sulla base delle predette definizioni un contribuente persona fisica dovesse essere considerato residente in 2 Stati differenti, oppure addirittura in Stati multipli, il Modello di Convenzione OCSE, nonché i trattati bilaterali contro le doppie imposizioni stipulati dagli Stati, stabiliscono una procedura a stadi sequenziali volta a collocare la residenza del contribuente persona fisica. Questa procedura viene definita tie-breaker rule.
La residenza, pertanto, assurge a strumento di utilizzo della Convenzione e del suo perimetro di efficacia. In teoria per il Modello di Convenzione OCSE, e per i trattati bilaterali contro le doppie imposizioni, dovrebbe esistere solo una residenza fiscale per ogni contribuente. L’art. 4 del predetto Modello di Convenzione OCSE dovrebbe contribuire a ripartire la pretesa tributaria tra gli Stati...