L’agevolazione degli impatriati è prorogata anche se il lavoratore ha trascorso un periodo di distacco all’estero mantenendo la residenza fiscale in Italia. In questo caso l’importo dovuto deve essere determinato prendendo a riferimento i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia nell’ultimo anno in cui è stata usufruita l’agevolazione e non quelli derivanti dall’attività lavorativa distaccata all’estero. Lo ha precisato la Direzione Regionale della Lombardia nella risposta all’interpello 1.06.2024, n. 904/482/2024. Nel caso esaminato il contribuente istante:
ha applicato il regime degli impatriati (ex art. 16 D.Lgs. 147/2015) dal 2019 al 2023;
ha acquistato un immobile a Milano nel 2019, adibendolo a propria abitazione principale;
ha avuto una figlia in data 7.11.2023;
pur continuando a mantenere la residenza fiscale in Italia, è stato distaccato in un Paese extra UE (Cina) nel 2022 e 2023.
Considerato che, per le annualità distaccate (2022 e 2023), il datore ha applicato la tassazione dei redditi da lavoro dipendente sulla retribuzione convenzionale (ex art. 51, c- 8-bis, del Tuir), in sede d’interpello è stato chiesto di chiarire su quale reddito calcolare l’importo da versare (nel caso specifico: 10%) per esercitare l’opzione ai fini della proroga del regime impatriati.
Con riferimento a quanto sopra, in via preliminare, può essere...