Estero 01 Luglio 2024

Proroga anche per gli impatriati distaccati

Agevolazione prorogata anche se il lavoratore ha trascorso un periodo di distacco all’estero mantenendo la residenza fiscale in Italia.

L’agevolazione degli impatriati è prorogata anche se il lavoratore ha trascorso un periodo di distacco all’estero mantenendo la residenza fiscale in Italia. In questo caso l’importo dovuto deve essere determinato prendendo a riferimento i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia nell’ultimo anno in cui è stata usufruita l’agevolazione e non quelli derivanti dall’attività lavorativa distaccata all’estero. Lo ha precisato la Direzione Regionale della Lombardia nella risposta all’interpello 1.06.2024, n. 904/482/2024. Nel caso esaminato il contribuente istante: ha applicato il regime degli impatriati (ex art. 16 D.Lgs. 147/2015) dal 2019 al 2023; ha acquistato un immobile a Milano nel 2019, adibendolo a propria abitazione principale; ha avuto una figlia in data 7.11.2023; pur continuando a mantenere la residenza fiscale in Italia, è stato distaccato in un Paese extra UE (Cina) nel 2022 e 2023. Considerato che, per le annualità distaccate (2022 e 2023), il datore ha applicato la tassazione dei redditi da lavoro dipendente sulla retribuzione convenzionale (ex art. 51, c- 8-bis, del Tuir), in sede d’interpello è stato chiesto di chiarire su quale reddito calcolare l’importo da versare (nel caso specifico: 10%) per esercitare l’opzione ai fini della proroga del regime impatriati. Con riferimento a quanto sopra, in via preliminare, può essere...

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