RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 16 Giugno 2023

Proroga dei versamenti, sorprendentemente in anticipo ...

Ogni anno, mentre la primavera si appresta a lasciare il passo all’estate, si levano immancabili le richieste di proroga dei termini di versamento delle imposte. E non certo per futili motivi.

Commercialisti e CAF, alle prese con un dedalo di complicatissime norme fiscali e ben 105 scadenze nel periodo 15.06-30.06.2023, da tempo hanno rivolto un appello al Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere un congruo differimento della scadenza, originariamente fissata al 30.06, posticipandola al 20.07 e con possibilità di pagare nei successivi 11 giorni (31.07) con la maggiorazione dello 0,40%.

Ebbene, rispetto alla prassi consolidata che si traduceva nella concessione della proroga praticamente a ridosso del termine ultimo, con inaspettata solerzia la richiesta è stata accolta: il MEF, con il comunicato 14.06.2023, n. 98, ha annunciato la proroga dei versamenti in scadenza al 30.06.2023 per i soggetti ISA. L’utilizzo del “comunicato stampa”, sempre più diffuso e tecnicamente opinabile, ha posto fine al crescente stato di disagio che stava montando presso gli operatori professionali, preoccupati di non essere in grado di fronteggiare il carico di lavoro. In altri termini, si precisa che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza al 30.06.2023, come segue:
  • entro il 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31.07.2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
Potranno beneficiare della proroga, inoltre, anche:
  • i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, c. 1 D.L. 6.07.2022, n. 98 (Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190 (Regime forfetario);
  • i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese (artt. 5, 115 e 116 Tuir) soggette agli ISA.
Resta da vedere se, approssimandosi il termine ultimo utile per non incorrere in sanzioni, ossia il 31.07.2023, non saranno avanzate nuove e ulteriori richieste di proroga: allo stato dei fatti si registra, in generale, rispetto all’anno precedente, un ritardo nella redazione delle dichiarazioni dei redditi. Per motivi, almeno per gli addetti ai lavori, facilmente intuibili, non ultimo le complessità legate all’impatto della gestione del superbonus 110%, la cui “coda” si fa ancora sentire.