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Imposte e tasse 11 Dicembre 2020

Proroga dell'Iva di novembre e dell'acconto al 16.03.2021

Tra gli altri adempimenti in scadenza a dicembre, il Decreto Ristori-quater concede la proroga del versamento, ma soltanto al rispetto di alcune condizioni di ricavi, variazione di fatturato/compensi e domicilio fiscale.

Le prossime scadenze fiscali (ritenute, contributi previdenziali e assistenziali sul lavoro dipendente, Iva di novembre con scadenza 16.12, nonché l'acconto Iva del 28.12) sono state prorogate dal Decreto Ristori-quater (D.L. 157/2020) al 16.03.2021 (o fino a massimo 4 rate mensili di pari importo con versamenti: 16.03.2021, 16.04.2021, 16.05.2021, 16.06.2021), ma soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione: • domicilio fiscale o sede operativa in Italia; • ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di Euro; • diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019. La proroga sarà concessa a prescindere dal calo di fatturato per i soggetti che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30.11.2019, dove "intrapreso" si ritiene prenda il significato, come sembra di evincere dalla relazione illustrativa: “hanno l'assenza del dato di novembre 2019”. Nei seguenti casi, si potrà beneficiare della proroga a prescindere dal calo di fatturato e anche del requisito dei 50 milioni nel 2019: • soggetti che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. 3.11.2020, con sede legale in qualsiasi area del territorio nazionale (palestre, piscine, centri benessere, musei, sale giochi, ecc.); • ristoranti, bar, pub, pasticcerie in zona rossa...

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