Proroga dell'Iva di novembre e dell'acconto al 16.03.2021
Tra gli altri adempimenti in scadenza a dicembre, il Decreto Ristori-quater concede la proroga del versamento, ma soltanto al rispetto di alcune condizioni di ricavi, variazione di fatturato/compensi e domicilio fiscale.
Le prossime scadenze fiscali (ritenute, contributi previdenziali e assistenziali sul lavoro dipendente, Iva di novembre con scadenza 16.12, nonché l'acconto Iva del 28.12) sono state prorogate dal Decreto Ristori-quater (D.L. 157/2020) al 16.03.2021 (o fino a massimo 4 rate mensili di pari importo con versamenti: 16.03.2021, 16.04.2021, 16.05.2021, 16.06.2021), ma soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione:
• domicilio fiscale o sede operativa in Italia;
• ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di Euro;
• diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019.
La proroga sarà concessa a prescindere dal calo di fatturato per i soggetti che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30.11.2019, dove "intrapreso" si ritiene prenda il significato, come sembra di evincere dalla relazione illustrativa: “hanno l'assenza del dato di novembre 2019”.
Nei seguenti casi, si potrà beneficiare della proroga a prescindere dal calo di fatturato e anche del requisito dei 50 milioni nel 2019:
• soggetti che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. 3.11.2020, con sede legale in qualsiasi area del territorio nazionale (palestre, piscine, centri benessere, musei, sale giochi, ecc.);
• ristoranti, bar, pub, pasticcerie in zona rossa...