La proroga versamenti ISA 2026 è arrivata, questa volta, dentro un decreto nato per altro. Il D.L. 22.05.2026 n. 89 (c.d. D.L. Accise), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.05.2026 ed entrato in vigore il 23.05.2026, contiene il differimento dei versamenti fiscali collegati alle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva.
Non si tratta di una proroga generalizzata. L'art. 6 del decreto riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite previsto dal relativo decreto di approvazione. Per questi soggetti, i pagamenti ordinariamente in scadenza al 30.06.2026 possono essere effettuati entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. La norma concede anche una seconda finestra. Il contribuente può versare entro il trentesimo giorno successivo al 20.07.2026, applicando sulle somme dovute una inedita maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il termine aritmetico del trentesimo giorno cade il 19.08.2026, ma - tenuto conto della sospensione degli adempimenti estivi - il termine effettivo si sposta al 20.08.2026.
Il perimetro soggettivo è ampio, ed è in linea con quanto già avvenuto con una certa costanza negli anni precedenti. Il differimento non riguarda soltanto chi applica materialmente gli indicatori. Si estende anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli nel regime di vantaggio di cui all'art. 27, c. 1, del D.L. 98/2011, e i contribuenti in regime forfetario disciplinato dall'art. 1, cc. da 54 a 89, della L. 190/2014. Rientrano inoltre i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, purché l'entità partecipata possieda i requisiti previsti dalla disposizione.
Il motivo della proroga si comprende guardando al calendario degli adempimenti. Per il 2026, il software "Il tuo ISA 2026 CPB" è stato reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate il 13.05.2026, oltre la scadenza ordinaria del 15.04.2026 prevista dall'art. 9-bis del D.L. 50/2017. La L. 22.05.2026, n. 88, di conversione del D.L. 38/2026, ha inserito nello stesso art. 9-bis il c. 5-ter, fissando per il solo 2026 al 15.05.2026 il termine di rilascio dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e trasmissione dei dati ISA.
Di fatto, intermediari e contribuenti hanno avuto meno tempo per elaborare posizioni, simulare punteggi, valutare il concordato preventivo biennale e chiudere i conteggi. La proroga non è quindi solo una misura di sollievo finanziario: è anche una correzione organizzativa. Sarebbe poco realistico chiedere agli studi professionali di assorbire in poche settimane l'intera lavorazione ISA, le valutazioni sul concordato e i versamenti di fine giugno. Questo non significa che il nuovo termine debba essere vissuto come un rinvio "comodo". La maggiorazione dello 0,80% - il doppio rispetto al canonico 0,40% delle proroghe degli anni precedenti e prevista per i soggetti non interessati dalla proroga - rende meno neutrale il pagamento differito. Per chi dispone della liquidità, la scadenza del 20.07.2026 resta la più efficiente.
È opportuno ricordare che i soggetti non interessati dalla proroga - persone fisiche senza partita Iva, società con ricavi superiori al limite ISA e tutti coloro che non rientrano nel perimetro dell'art. 6 del D.L. 89/2026 – devono invece versare il saldo 2025 e il primo acconto 2026 entro il 30.06.2026. Chi intende avvalersi del differimento ordinario di trenta giorni può versare entro il 30.07.2026, applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Si segnala a margine che il D.L. 89/2026 contiene anche misure estranee, almeno in apparenza, alla dinamica dichiarativa. Il decreto ridetermina le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti dal 23.05.2026 al 06.06.2026. Interviene poi sui crediti d'imposta per autotrasporto e agricoltura, con l'estensione delle misure sui maggiori costi del carburante e con un credito per l'acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, entro i limiti di spesa fissati dalla norma.
