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Gestione d'impresa 27 Agosto 2020

Prorogata la moratoria dei prestiti per Pmi e lavoratori autonomi

La difficoltà per le piccole e medie imprese di recuperare liquidità in tempi brevi ha indotto il Governo ad estendere la misura al 31.01.2021, dall’originaria scadenza del 30.09.2020.

Il Decreto Agosto prevede di prorogare al 31.01.2021 la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse dalle banche e da altri intermediari finanziari alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva; in assenza di proroga, il termine di scadenza sarebbe stato fissato al 30.09.2020. La moratoria viene applicata a tutti quei finanziamenti per i quali la stessa era stata prevista dal decreto “Cura Italia”, il primo a essere emanato per varare misure di sostegno alla liquidità delle imprese, necessarie per fronteggiare l'emergenza economica causata dal Covid-19.
Quindi, sulla base delle disposizioni congiunte dei due decreti, ne deriva che non possono essere revocate fino al 31.01.2021 le aperture di credito, definite appunto “a revoca”, e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti per gli importi esistenti alla data del 29.02.2020 o, se successivi, al 17.03.2020. L'impossibilità di procedere a una revoca da parte delle banche riguarda sia la parte utilizzata, sia la parte non utilizzata; la disposizione, inoltre, specifica che non è neppure ammessa una revoca parziale. In sintesi, la moratoria interessa l'intero ammontare del fido concesso.
Sono prorogati al 31.01.2021 anche tutti quei pagamenti, ovviamente con scadenza antecedente a quella data, relativi a rate o canoni di leasing derivanti da mutui e finanziamenti per i quali è previsto un piano di rimborso rateale. La moratoria interessa sia la quota capitale che la quota interessi delle rate e dei canoni; è comunque facoltà dei soggetti beneficiari richiedere la sospensione della sola parte capitale, continuando in tal modo a corrispondere gli interessi.
La proroga opera automaticamente, nel senso che per le imprese già ammesse alla moratoria non si rende necessario l'espletamento di alcuna formalità amministrativa; solo nell'ipotesi in cui (non si sa mai!) l'impresa beneficiaria decidesse di rinunciare alla moratoria, deve allora essere presentata un'istanza formale al soggetto finanziatore entro l'originario termine, fissato al 30.09.2020.
Per i soggetti con esposizioni debitorie che, alla data di entrata in vigore del decreto, non sono ancora state ammesse alla moratoria, è prevista la possibilità di ammissione entro il 31.12.2020.
Al termine della proroga le imprese sono naturalmente chiamate alla ripresa dei pagamenti, con la speranza che da qui al 31.01 ci possa essere un reintegro della liquidità. Il problema si pone non tanto per i finanziamenti con rimborso rateale, quanto per quelli a scadenza; per questi, infatti, le imprese sono chiamate a versare l'intero importo oggetto di sospensione. La moratoria non implica alcuna riclassificazione del grado di rischio dei finanziamenti interessati: i soggetti beneficiari non possono essere infatti segnalati in Centrale dei Rischi per posizioni in sofferenza e la loro affidabilità rimane quindi inalterata.
Tuttavia, poiché dal 1.01.2021 entrano in vigore delle nuove regole per la classificazione dei crediti non-performing, il rischio è che, una volta conclusa la moratoria, possa verificarsi una riclassificazione in senso peggiorativo dei crediti concessi alle imprese, magari anche sane da un punto di vista economico, ma con difficoltà finanziarie.