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Società 19 Gennaio 2021

Prorogate le norme “straordinarie” per le assemblee

Di pari passo con il prolungarsi dello stato di emergenza, rimangono in vigore anche le disposizioni Covid in materia societaria.

L'art. 3, c. 6, D.L. 183/2020 proroga alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31.03.2021 il termine previsto dall'art. 106, c. 7 D.L. 17.03.2020, n. 18 (convertito con la L. 24.04.2020, n. 27), in base al quale era stata originariamente fissata al 31.07.2020 la vigenza delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie, termine da ultimo prorogato sino al 31.12.2020 dall'art. 1, c. 3, lett. b) D.L. 7.10.2020, n. 125. Tali norme consentono di celebrare le assemblee societarie in conformità con le norme dettate per il contenimento dell'infezione da Covid-19. In deroga agli artt. 2364, c. 2 e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Inoltre, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie SpA, SApA, Srl e cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4 e 2538, c. 6 C.C. senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Le Srl, inoltre, consentire, anche in deroga all'art. 2479, c. 4 C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, anche quando lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 24.02.1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, c. 4 del medesimo decreto. Le disposizioni si applicano sino alla data di cessazione dello stato di emergenza Covid e comunque non oltre il 31.03.2021.