La proroga è contenuta nei commi 3 e 4 dell'art. 12-quinquies L. 28.06.2019, n. 58, di conversione del D.L. 30.04.2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”).
Chiarimenti sull'ambito soggettivo di applicazione di tale disposizione sono giunti dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 28.06.2019, n. 64/E. La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti. La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l'anno 2019. Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l'anno 2019, che scadeva il 1.07.2019 (essendo il 30.06 giorno festivo), hanno tempo fino al 30.09.2019, senza incorrere in alcuna sanzione.
Soggetti obbligati - Tutte le imprese che, al 1.01 di ogni anno, sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, nonché tutte le imprese che si iscrivono o vengono annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento.
Nel caso l'impresa, oltre alla sede principale, abbia sedi secondarie o unità locali nella stessa Provincia o in altre Province, è dovuto il pagamento di un ulteriore diritto, pari al 20% del diritto pagato per la sede, a ciascuna Camera di Commercio competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede...