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Imposte e tasse 20 Aprile 2023

Proroghe alla tregua fiscale del Decreto Bollette

Il D.L. 34/2023 fa il pieno di proroghe e riscrive il calendario della tregua fiscale.

Con il D.L. 30.03.2023, n. 34 sono state approvate una serie di proroghe che hanno interessato le principali scadenze per l’adesione alla cosiddetta “tregua fiscale. Si ricorda che la legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’ampia possibilità di definizione agevolata delle pendenze con il Fisco che vanno dalla definizione agevolata delle irregolarità formali, alla definizione delle comunicazioni di irregolarità, degli accertamenti tributari e delle liti tributarie pendenti, nonché la possibilità di aderire a una forma di ravvedimento speciale. A queste si aggiungono le sanatorie con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che riguardano lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro e la definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione-quater).
A dire il vero alcune scadenze sembravano essere fin dall’inizio piuttosto strette, come esempio quella che riguardava la sanatoria delle irregolarità formali (31.03.2023), tra cui rientravano quelle connesse al ritardato invio di fatture e corrispettivi che sono state segnalate da apposite lettere di compliance giunte in prossimità della scadenza. Adesso il calendario, fatta eccezione per le sanatorie con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, viene riscritto e inoltre sono state approvate alcune importanti modifiche alle disposizioni in commento.

Gli artt. 17-23 del c.d. Decreto Bollette sono quelli che contengono differimenti e modifiche. L’art. 17, in tema di adesione alla definizione agevolata degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023, estende la possibilità di sanatoria agli atti che sono divenuti definitivi tra il 2.01.2023 e il 15.02.2023, che possono essere definiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Definizione ammessa anche per le liti pendenti alla data del 15.02.2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Modifiche anche al ravvedimento speciale la cui scadenza, per la rimozione dell’irregolarità e per il versamento di quanto dovuto (o della prima rata) viene differita al 30.09.2023, mentre per le irregolarità formali ci sarà tempo fino al 31.10.2023.
Per le liti tributarie pendenti la scadenza è prorogata al 30.09.2023, data entro la quale dovrà essere presentata la domanda e versata la prima o unica rata.

Ma 2 importanti novità sono state introdotte dal D.L. 34/2023.
La prima è una norma di interpretazione autentica (art. 21) con la quale viene confermata l’esclusione dal ravvedimento speciale delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e delle violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale, ma viene precisato che rientra invece nell’agevolazione la sanatoria connessa all’omessa dichiarazione di redditi di fonte estera, a prescindere dalla compilazione del quadro RW.
L’altra novità è rappresentata dall’art. 23 che prevede una speciale causa di non punibilità per i reati tributari per le violazioni correttamente definite e con le relative somme versate secondo i termini e le modalità di cui all’art. 1, cc. 153-158 e 166-252 L. 197/2022, sempre che le procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. I reati interessati dalla definizione sono quelli previsti dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, c. 1 D.Lgs. 74/2000.