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Contabilità e bilancio 21 Maggio 2021

Prospettiva di continuità aziendale nonostante la pandemia

Si applica il principio del going concern anche al bilancio 2020 purché tale metodica sia stata applicata già nel 2019 o non lo sia stata in virtù della stessa deroga.

L'art. 2423-bis, c. 1, p. 1) C.C. prevede che nella redazione del bilancio deve essere osservato, tra gli altri, il seguente principio: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”. Il Decreto Liquidità prima, con l'art. 7, e il Decreto Rilancio poi, con l'art. 38-quater, hanno concesso la possibilità di derogare a tale principio, o meglio di effettuare la valutazione delle voci in bilancio nella prospettiva della continuità aziendale, nonostante a causa della pandemia questa sia in parte o del tutto compromessa, a condizione che il presupposto fosse verificato nel bilancio dell'esercizio precedente (per es. 2019) o che fosse già stato derogato anche nel precedente e si sia quindi valutato sempre nella prospettiva del going concern. In altre parole, si permette di non tener conto degli effetti negativi della pandemia, situazione anomala che di certo obbligherebbe le imprese a redigere bilanci non in ottica di continuità aziendale, consentendo quindi ai soggetti che già prima della pandemia erano “in salute” ossia in ottica going concern, di esserlo anche per il 2020. Ambito soggettivo: la facoltà interessa soltanto le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (quindi non gli IAS/IFRS). Ambito oggettivo: la misura si può applicare soltanto: al bilancio 2020: ossia...

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