Una premessa avverte che il Protocollo recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi e che pertanto le sue indicazioni non vanno intese come precetti assoluti. Di seguito, vengono passati brevemente in rassegna alcuni dei principali adempimenti.
- Verifica dell’indipendenza e accettazione dell’incarico. L’esperto a cui è stato proposto un incarico ha 2 giorni lavorativi per comunicarne l’accettazione, durante i quali deve tra l’altro:
- esaminare la domanda caricata sulla Piattaforma Telematica;
- accertare l’assenza delle cause di incompatibilità previste per i sindaci delle società, il possesso delle competenze occorrenti e della disponibilità di tempo e la propria indipendenza.
- Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. L’esperto deve esaminare, correggendolo se necessario, o compilare insieme all’imprenditore se mancante, il test online di norma allegato all’istanza.
- Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list. Tenendo conto delle indicazioni della check-list, l’esperto deve verificare la coerenza del piano di risanamento redatto dall’imprenditore, richiedendo al medesimo, all’organo di controllo e al revisore, ogni informazione ritenuta necessaria e segnalando per le correzioni le eventuali carenze/incongruenze.
- Analisi delle linee di intervento. Se l’esperto ritiene concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, con l’imprenditore individua le parti con le quali è opportuno intraprendere trattative.
- La gestione dell’impresa. Durante la composizione negoziata, l’intera gestione compete all’imprenditore. Tuttavia, gli atti di straordinaria amministrazione, nonché i pagamenti che possano risultare non coerenti con il piano di risanamento, devono essere preventivamente segnalati all’esperto. Se nonostante il parere negativo di quest’ultimo, l’imprenditore dà esecuzione ad un atto/pagamento con pregiudizio ai creditori, l’esperto deve iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese, affinchè i creditori possano averne contezza.
- Svolgimento delle trattative con le parti interessate. Gli incontri possono essere tenuti separatamente; tuttavia, gli intermediari finanziari con i quali esistono esposizioni dovrebbero essere invitati tutti contemporaneamente.
- Formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate. L’esperto stimola e favorisce la formulazione di proposte concrete da parte dell’imprenditore e delle parti interessate per individuare una delle soluzioni possibili.
- Parere dell’esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili o di rinegoziazione di contratti. In presenza di ricorsi dell’imprenditore per contrarre finanziamenti prededucibili o per rideterminare le condizioni di contratti la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia, l’esperto potrà esprimere al tribunale il proprio parere sull’utilità delle misure richieste ad assicurare effettivamente la continuità aziendale.
- Stima della liquidazione dell’intero patrimonio. È opportuno che l’esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione del patrimonio.
- Conclusione dell’incarico e relazione finale dell’esperto. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella Piattaforma e comunica all’imprenditore.
